L’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione ha emesso un documento di consultazione sul Rating d’Impresa e i Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese nel contesto del nuovo Codice Appalti. Dal documento si apprende che L’art. 83, comma 10, del Codice degli Appalti – d.lgs. 50/2016 – prevede l’istituzione presso l’ANAC del sistema del Rating di impresa e delle relative penalità e premialità, che si applicano al fine di qualificare le imprese.
- Che cos’è il rating d’impresa?
- Come funziona la qualificazione delle aziende?
- Il documento di consultazione dell’ANAC
Che cos’è il rating d’impresa?
Il principio di funzionamento del rating d’impresa prevede che l’ANAC definisca i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Codice.
La definizione di criteri reputazionali utili alla qualificazione/selezione delle società offerenti è un argomento già ampiamente dibattuto da anni, anche a causa della percezione di una generalizzata inadeguatezza dell’attuale sistema di qualificazione per quanto riguarda l’affidabilità dell’operatore economico e la garanzia di qualità della prestazione finale.
Inoltre, l’esigenza di contrastare la corruzione che inquina il settore degli appalti pubblici, ha contribuito ad introdurre l’obbligo per le amministrazioni/stazioni appaltanti di adottare meccanismi preventivi e, allo stesso tempo, la necessità che i soggetti privati destinatari di risorse pubbliche sotto qualsiasi forma (sovvenzioni/contributi o corrispettivi di un appalto), forniscano maggiori garanzie di legalità.
Alcune garanzie in tale senso sono certamente costituite dal Rating di legalità e dai protocolli di legalità previsti dalla legge 190/2012.
Come funziona la qualificazione delle aziende?
Ciò detto, secondo l’art. 83, comma 10 del Codice Appalti il Rating di impresa si applica al fine della qualificazione delle imprese, che deve essere intesa in senso ampio come valutazione della capacità delle imprese di poter accedere alla gara.
Inoltre, secondo l’art. 84 del Codice, la qualificazione è affidata:
- alle SOA, per i lavori di importo superiore ai 150 mila euro,
- alle stazioni appaltanti per i lavori di importo inferiore a tale soglia e per i servizi e le forniture
Il sistema del Rating di impresa deve valere in entrambi i casi, prevedendo un diverso impatto sul rating in base all’oggetto del contratto (lavori, servizi e forniture) per non violare il principio di parità di trattamento.
Il documento di consultazione dell’Anac
Queste le premesse generali del documento di consultazione; tuttavia l’impiego del Rating di impresa porta con sè la necessità di chiarire alcuni aspetti:
- l’algoritmo di calcolo del Rating di impresa;
- l’individuazione degli indici reputazionali utili al calcolo del Rating di impresa, evitando la sovrapposizione con altri elementi che già incidono sulla qualificazione delle imprese o sono rilevanti ai sensi dell’art. 80 del Codice [i.ei cause di esclusione] o che impediscono la qualificazione;
- il flusso di dati che deve intercorrere tra le stazioni appaltanti e l’Osservatorio per permettere all’Autorità di disporre delle informazioni necessarie al calcolo del Rating di impresa;
- l’implementazione del sistema di penalità e premialità e l’eventuale necessità di un periodo di sperimentazione dello stesso.
Il documento di consultazione offre alcune indicazioni in merito a possibili soluzioni per questi punti. Chi prenderà parte alla consultanzione, può fornire indicazioni sulle soluzioni proposte, o indicare soluzioni diverse, suggerendo ulteriori elementi idonei ad implementare un sistema di premialità o di penalità per la qualificazione delle imprese alle procedura di gara.
E’ interessante la possibilità, offerta agli operatori, di offrire indicazioni sull’impatto del sistema di Rating di impresa sulle piccole e medie imprese e sulla possibilità di prevedere una sperimentazione del sistema anche da parte di alcune stazioni appaltanti prima di adottare il regime a sistema.
In generale, il Codice degli Appalti statuisce che il sistema di premialità e penalità connesso al Rating di impresa debba fondarsi su requisiti reputazionali derivanti da indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché da accertamenti della capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa. Si tratta, ad esempio, di:
- indici espressivi della capacità strutturale dell’impresa;
- il rispetto dei tempi e dei costi previsti per l’esecuzione;
- l’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle gare che di esecuzione dei contratti;
- il Rating di legalità rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- la regolarità contributiva;
- la presenza di misure sanzionatorie amministrative per i casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.
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