ANAC: approvate Linee Guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa

L’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC ha reso pubbliche le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Offerta economicamente più vantaggiosa.
Le linee guida sull’Offerta economicamente più vantaggiosa rientrano tra le linee guida genericamente individuate dall’articolo 213, comma 2 del Codice degli appalti e sono deputate a garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti.
Sebbene si tratti di linee guidanon vincolanti”, nelle parole del Consiglio di Stato, esse sono “finalizzate a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sui criteri da seguire per utilizzare uno strumento previsto dalla normativa vigente”.
Le Linee Guida esplicitano gli elementi che le stazioni appaltanti dovrebbero prendere in considerazione nell’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed essendo non vincolanti, non introducono nuovi oneri amministrativi, limitandosi a mantenere quelli già previsti dalle disposizioni atte a mantenere il buon andamento e l’imparzialità dell’agire pubblico.
Il beneficio indotto dall’adozione e dal corretto utilizzo dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa equivale, oltre a una migliore qualità delle acquisizioni, anche ad un risparmio di risorse pubbliche, che evita ritardi, sprechi e contenzioso.
Applicando questo criterio, le Linee Guida sanciscono che le stazioni appaltanti sono tenute a motivare con rigore l’eventuale scelta di aggiudicare gli appalti al prezzo più basso (ai sensi dell’art. 95, comma 5 del Codie), esplicitando nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta, trattandosi di deroga al principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per quanto invece attiene ai “criteri di valutazione”, le Linee Guida sottolineano la definizione degli obiettivi o dei criteri di valutazione è diversa per ciascun affidamento e, dunque, non può essere analizzata in dettaglio in linee guida a carattere generale. In linea di massima, però, recitano le linee guida,
“i criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il costo del ciclo di vita del prodotto, le caratteristiche tecniche, l’impatto sociale e sull’ambiente, ecc». Ognuno di questi obiettivi «per poter essere tenuto in considerazione nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere misurabile”.
Rientra fra le facoltà delle stazioni appaltanti l’inserimento, nella valutazione dell’offerta, di criteri premiali legati al rating di legalità, all’impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, a quello sull’ambiente e per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione.
Tali facoltà supporterebbero le stazioni appaltanti nell’individuazione di criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante, sorpassando una valutazione generica sui requisiti di partecipazione posseduti da tutti i concorrenti, o sulle condizioni minime, fra cui il prezzo, che caratterizzano i lavori, servizi o forniture da realizzare.
 

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