Lo scorso 12 settembre è ufficialmente entrato in vigore il Nuovo Regolamento per il Rating di Legalità delle imprese, rilasciato dall’AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Il nuovo regolamento, la cui modifica viene riportata sulla Gazzetta ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016,riporta l’iter per il rilascio del rating mettendo l’accento sulla valutazione dei requisiti. I punti fondamentali rimangono invariati:
- il rating di legalità dura due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta;
- le imprese che richiedono il rating devono presentare domanda all’Autorità tramite l’apposito formulario;
- la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e inoltrata all’Autorità tramite PEC.
- abbiano sede operativa nel territorio nazionale;
- abbiano raggiunto un fatturato minimo di 2 mln di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di rating;
- siano iscritte, alla data della richiesta di rating, nel registro delle imprese da almeno due anni.
Al fine di ottenere il rating di legalità, l’impresa è tenuta a compilare e presentare all’AGCM l’apposito Formulario reperibile sul sito dell’Autorità, sottoscritto dal legale rappresentante; tuttavia, rispetto alla versione precedente, le verifiche per ottenere il rating non coinvolgeranno solo titolari e direttori tecnici, ma anche i procuratori speciali.
COSA CAMBIA?
- Modifiche apportate all’Art. 2 – Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità:
Affinché il rilascio del Rating vada a buon fine, è necessaria l’attestazione, da parte dell’impresa, dell’assenza di misure di prevenzione personale o patrimoniale, dell’assenza di condanne per particolari reati o di interventi da parte dell’AGCM e dell’assenza di provvedimenti in chiave amministrativa da parte delle Autorità competenti.
Questi requisiti riportati alla sezione B del Formulario sono collegati alle figure apicali dell’impresa, il cui nucleo è stato allargato dalle modifiche apportate alle lettere a) e b) del comma 2, comprendendo una gamma più vasta di figure apicali: sono coinvolti anche i procuratori speciali, purché muniti di consistenti poteri decisionali e gestionali assimilabili a quelli del titolare, nonché tutti i soggetti fisici, figure apicali dell’impresa, la cui carica e/o posizione sia cessata nell’anno precedente rispetto alla richiesta di Rating.
- Modifiche apportate in materia di utilizzo del denaro contante e prevenzione della corruzione
La nuova formulazione della lettera g) Art. 2 richiede la dichiarazione di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore, non più a 1000 euro, ma alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell’uso del contante, esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili.
La lettera i) relativa alla dichiarazione dell’inesistenza di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC, specifica, nella nuova formula, l’ambito di tali provvedimenti (ovvero prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici):
i) di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva.
- Requisiti aggiuntivi per le imprese collettive:
L’art. 2 del Regolamento si arricchisce della lettera l) imponendo alle società collettive di dichiarare la totale estraneità al controllo, di diritto o di fatto, da parte di società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello stato in cui hanno sede, sia impossibile identificare i soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo.
Tuttavia, è possibile eccettuare tale clausola qualora la società richiedente sia in grado di fornire le informazioni sui soggetti citati.
- Soglia De Minimis per la salute e la sicurezza:
Il nuovo comma 7, incluso ex novo nell’articolo 2, introduce una soglia de minimis, al di sotto della quale il Rating è comunque concesso relativamente alla dichiarazione su eventuali provvedimenti dell’Autorità competente derivanti dal mancato rispetto delle previsioni di legge sulla tutela della salute e della sicurezza e nei luoghi di lavoro.
- In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera f), il Rating potrà essere rilasciato altresì ove l’accertamento abbia ad oggetto un importo non superiore a 1.000 euro e, in ogni caso, non superiore a 3.000 euro, nell’ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la richiesta di Rating.
- Modifiche apportate all’Art. 3 – Valutazione dei requisiti:
L’art 3 che disciplina la “Valutazione dei requisiti” per la concessione del Rating, è stato arricchito dal nuovo comma 5:
- Il punteggio è ridotto di un segno + ove nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di Rating concernenti episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro. L’accertamento non potrà in ogni caso determinare una riduzione del punteggio base (pari a una stelletta).
- Modifiche apportate all’Art. 4 – Possesso dei requisiti:
L’art 4 comma 3 attribuisce all’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione il potere di verificare la sussistenza delle annotazioni di cui all’art. 3 comma 5 del Regolamento, mediante consultazione del Casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio.
Si rafforza dunque la relazione fra l’Anac e l’AGCM relativamente al rilascio del Rating di legalità, un legame che andrà probabilmente a stabilizzarsi anche a causa dell’introduzione del Rating di Impresa nel quadro del nuovo Codice appalti, un istituto che richiederà alle imprese di dichiarare l’estraneità a sanzioni dell’Autorità anticorruzione in materia di contratti pubblici.
- Modifiche apportate all’Art. 5 – Procedimento per l’attribuzione del Rating:
Il comma 3 dell’Art. 5 del Regolamento prevede la diretta collaborazione dell’ANAC per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del Rating.
Altro nodo importante all’art 5 è l’introduzione del comma 3 quater, che sancisce la possibilità di proroga fino a un massimo di sessanta giorni del termine di chiusura del procedimento per l’attribuzione del Rating in ragione di sopravvenute esigenze istruttorie.
- Controlli più stringenti della Guardia di Finanza:Conclude la serie di modifiche apportate al regolamento l’art 7 “Obblighi informativi”, a cui è stato aggiunto il comma 2-bis, che ha introdotto un potere di controllo dell’Autorità, finalizzato a verificare la regolarità fiscale e contributiva delle imprese in possesso del Rating di Legalità.
Stai pensando di ottenere il Rating ma non sei certo di come completare il formulario?