Rischi reati 231/2001: attenzione all'art. 590 del codice penale

Rischi reati 231/2001! Oggi volevo porre l’attenzione su un aspetto che sovente capita di analizzare nella nostra attività di consulenza alle aziende che desiderano ottenere o rinnovare il Rating di Legalità: sto parlando dei rischi-reati contenuti all’interno del D.Lgs 231/2001.
Dico questo perchè se un membro apicale della società (amministratore, socio di maggioranza, procuratore, ecc) ha avuto sentenze di condanna  o decreti penali di condanna anche solo in primo grado, oppure ha misure cautelari o di prevenzione in corso di efficacia inerenti ad uno dei reati contenuti all’interno del D.Lgs. 231/2001, non può ottenere il Rating di Legalità.
In particolare ci è capitato di analizzare la situazione di alcune aziende in cui un membro apicale aveva un procedimento penale in corso per lesioni personali colpose di cui all’art. 590 del codice penale. Spesso questo procedimento penale scaturisce se ad esempio un dipendente della società subisce un infortunio sul lavoro giudicato grave con una prognosi superiore ai quaranta giorni.
Se la persona che subisce il processo ha una condanna anche solo in primo grado, tale condanna risulta ostativa al Rating di Legalità.
E’ quindi molto importante, nell’analisi della normativa alla base del Rating di Legalità, considerare tutti i rischi reati all’interno del D.Lgs 231/2001 per evitare che l’azienda commetta un falso in atto pubblico, in quanto il Formulario che viene inviato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per richiedere il Rating è una autocertificazione.
Qualora il legale rappresentante che firma il Formulario, anche in buona fede, dichiari il falso, può incorrere in tutta una serie di sanzioni, anche penali (D.P.R. n. 445/2000).
Esistono delle eccezioni? La riposta è SI!
Se un membro apicale ha avuto una sentenza di condanna per un reato incluso nel D.Lgs. 231/2001, può comunque chiedere il Rating di Legalità se dopo 5 anni dal passaggio in giudicato delle sentenza di condanna o del decreto penale di condanna, la persona in questione non ha avuto ulteriori provvedimenti di condanna o misure cautelari o di prevenzione per uno dei reati previsti dal Regolamento del Rating di Legalità.
In questo caso l’azienda, compilando in modo opportuno il Formulario, può usufruire di questa eccezione e quindi richiedere il Rating.
Ripeto: è necessaria sempre molta attenzione nella compilazione del Formulario perchè spesso ci è capitato che condanne penali a carico dei membri apicali non riportassero gli articoli esatti dei reati inseriti nel regolamento del Rating, ma, come ad esempio per il D.Lgs. 231/2001, tali reati sono contenuti dentro la dicitura “d. lgs. 231/2001”.
Per diminuire la possibilità di commettere un falso in atto pubblico e autocertificazione è quindi sempre bene cautelarsi, richiedendo ad esempio il certificato del casellario giudiziale (che attesta se esistono condanne passate in giudicato) e quello dei carichi pendenti (che attesta eventuali procedimenti penali in corso) dei soggetti che devono essere elencati all’interno del Formulario e sui quali il legale rappresentante andrà a dichiarare che sono liberi da tutta una serie di reati.
Bisogna tenere però sempre in considerazione il regime della “non menzione” (prevista dall’art 175 del c.p.), che permette, solo in determinate circostanze, che alcuni reati non siano visibili nei certificati rilasciati dagli uffici. Potrebbe capire quindi che alcune condanne possano non essere viste dall’utente privato che chiede un certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti dei membri apicali della Società, a causa dell’istituto della non menzione, ma che siano invece visibili dalle istituzioni pubbliche (quale è l’AGCM che fa i controlli per rilasciare il Rating di Legalità).
Come fare quindi? Forti dell’esperienza di 5 anni di consulenza su questi temi, con oltre 200 casi analizzati in tutta italia, abbiamo creato il servizio RATING-FACILE che mette al sicuro l’impresa. Il nostro team di esperti analizzerà la situazione della Società e dei propri membri, individuando i rischi legati a eventuali condanne. L’impresa in questo modo eviterà errori e inesattezze nella compilazione del Formulario e non si incorrerà nel rischio di commettere il reato di falsa dichiarazione in atto pubblico e autocertificazione, punibile anche a livello penale (art. 483 Codice Penale).
Al prossimo articolo!
Andrea Casadei
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